Non c’è il contatore
Non c’è il contatore / posa contatore
Se l’allacciamento è già esistente, ma il contatore non è ancora stato posato è necessario stipulare un contratto di prima attivazione.
Tale pratica è denominata “attivazione soggetta ad accertamento documentale (A40)”; è possibile vedere tutte le informazioni in merito sull’apposita sezione del sito.
Sono necessari i seguenti documenti:
- in caso di persona fisica
- documento d’identità;
- codice fiscale;
- in caso di persona giuridica:
- carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- Codice Destinatario SDI o indirizzo PEC per la fatturazione elettronica;
- visura camerale per le ditte individuali e società; *
- eventuali deleghe accompagnate anche dal documento d’identità del delegato; è possibile scaricare il nostro modulo “Delega per stipula e/o cessazione contratto (Mod. 2)” dalla sezione “Modulistica”;
- dati catastali relativi all’immobile presso cui si attiva la fornitura;
- codice PDR presente sull’ attacco del contatore;
- allegato I compilato dall’idraulico;
- titoli autorizzativi dell’immobile, a seconda di quelli forniti dal costruttore. **
Note
* Nel caso in cui il soggetto giuridico è un’associazione al posto della visura camerale va presentato lo Statuto.
Nel caso in cui il soggetto giuridico è un condominio, al posto della visura camerale vanno presentati i seguenti documenti:
- verbale assemblea del condominio con la nomina dell’amministratore;
- codice di attribuzione del Codice Fiscale o P. IVA;
- documento d’identità dell’amministratore che firmerà il contratto;
- indirizzo di spedizione delle bollette (di solito vengono inviate all’indirizzo dell’amministratore).
** i titoli autorizzativi necessari variano in base alla regione
Per il Veneto:
- certificato di agibilità;
- domanda di agibilità. In assenza del certificato di agibilità è possibile presentare copia della domanda di agibilità: se accompagnata dal “parere igienico-sanitario dell’ASL” devono essere trascorsi 30 giorni dal timbro di protocollo del Comune; se presentata in autocertificazione, devono essere trascorsi 60 giorni dal timbro di protocollo.
Titoli autorizzativi più recenti in sostituzione del certificato di agibilità del Comune:
- dichiarazione fine lavori e domanda agibilità tramite SUAP;
- Segnalazione Certificata di Agibilità;
- dichiarazione di fine lavori con attestazione di agibilità.
Per le altre regioni d’Italia:
In mancanza dei titoli autorizzativi sopra descritti, possiamo accettare anche il Permesso di Costruire (chiamato anche Concessione Edilizia) o la D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività).