Agevolazioni fiscali Energia Elettrica
Aliquota IVA agevolata
Hanno diritto all’aliquota fissa del 10% le seguenti tipologie di imprese:
- imprese agricole;
- imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche e simili
- consorzi di bonifica e di irrigazione per funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque
- usi identificati dalla normativa fiscale come “domestici” relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative tra cui caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi e brefotrofi, carceri mandamentali, condomini.
Per richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta è possibile scaricare l’apposito modulo “Richiesta IVA ridotta energia elettrica (Mod. 18)” dalla sezione Modulistica e seguire tutte le indicazioni.
Esenzioni dell’imposta erariale
Il Testo Unico delle Accise definisce le categorie di imprese aventi diritto all’esenzione dell’accisa sul servizio elettrico e le modalità per richiederla.
Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
- prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
- utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- impiegata nei processi mineralogici;
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
È esente dall’accisa l’energia elettrica:
- utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi.
Esenzioni IVA
Hanno diritto alla non imponibilità I.V.A. delle forniture di energia elettrica gli esportatori abituali di beni che, attraverso l’apposita “Dichiarazione di intento”, affermino di volersi avvalere di tale agevolazione.
Per tutte le ulteriori informazioni in merito è possibile consultare il Testo Unico delle Accise aggiornato e il sito dell’Agenzia delle Dogane.