L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni (Decreto Legislativo 26/07 art. 2), incide sulla formazione del prezzo della bolletta mediante l’applicazione delle seguenti voci:
- Imposta erariale di consumo (o accisa) espressa in €/mc, è articolata per zona geografica, impiego e per scaglioni di consumo;
- Addizionale regionale, espressa in €/mc, istituita nelle regioni a statuto ordinario e determinata da ciascuna regione, è anch’essa differenziata per scaglioni di consumo e per impiego
- IVA – Imposta sul Valore Aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).
Tale imposta può avere aliquota ordinaria del 22% o del 10%. Secondo la normativa vigente, l’aliquota agevolata del 10% riferibile ad usi civili, si applica sui primi 480 metri cubi di consumo riferiti ad ogni anno solare. Per i consumi eccedenti viene applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Per l’applicazione delle accise e delle addizionali regionali sono stabilite le seguenti tipologie di consumi:
- Usi industriali: Impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’art.11 della legge 9/1/1991 n.10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali: – anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti; – gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali, intendendo come tali tanto gli utilizzi destinati ai servizi ospedalieri in senso stretto (comprese le strutture sanitarie delle AA.SS.LL. quali ambulatori, consultori e altri presidi sanitari), quanto quelli destinati alle attività connesse e funzionali a tali servizi.
- Usi civili (riscaldamento individuale o centralizzato, compresi eventuali usi di cottura cibi e produzione di acqua calda sanitaria), nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili agli usi industriali; Inoltre, sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Di seguito una tabella riassuntiva (fonte ARERA) che riassume i principi di applicazione delle imposte in base agli usi, al territorio e agli scaglioni di consumo.
Note:
(A) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
(B) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione, produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
(C) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l’aliquota è quella ordinaria.
Alcune categorie di consumatori hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull’applicazione dell’Imposta Erariale di consumo e sull’aliquota IVA. In merito a questo argomento consultare l’apposita sezione “Agevolazioni fiscali imprese”.