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In caso di mancato o parziale pagamento della bolletta entro la scadenza, Loro F.lli Spa si riserva di inviare al cliente formale avviso di costituzione in mora a mezzo raccomandata o PEC, con relative spese postali a carico, nella quale verrà indicato il termine ultimo di pagamento.

Con riferimento alle forniture di energia elettrica in bassa tensione che dispongano di un misuratore che consenta di effettuare la riduzione della potenza al 15% di quella disponibile, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza non sarà inferiore a 25
giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora.

Con riferimento alle forniture di energia elettrica diverse da quelle di cui al precedente capoverso, nonché alle forniture di gas naturale, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora.

Il Cliente è tenuto a dimostrare l’avvenuto saldo dell’importo dovuto inviando copia della ricevuta di pagamento al recapito indicato nella comunicazione di costituzione in mora, oppure esibendola presso uno degli uffici locali della Società.

In caso di PDR/POD disalimentabili, decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, verrà trasmesso senza ulteriore preavviso, all’impresa di distribuzione locale, la richiesta di sospensione della fornitura per morosità.

Per quanto riguarda il servizio elettrico, tale sospensione, nel caso in cui il misuratore sia in bassa tensione e qualora ne sussistano le condizioni tecniche, sarà preceduta da una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile. In caso di mancato pagamento decorsi 15 giorni dall’intervento di riduzione di
potenza, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Le successive spese di disattivazione e riattivazione saranno poste a carico del Cliente.

Per quanto riguarda il servizio gas saranno addebitate le spese previste dal prezziario vigente del distributore locale; per quanto riguarda il servizio elettrico sarà addebitato un contributo fisso corrispondente agli oneri amministrativi indicati dal TIC, ridotto del 50% se l’utenza è già predisposta per la
telegestione.

Il venditore è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

  • € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della
    comunicazione di costituzione in mora;
  • € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante:
    1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al
      pagamento;
    2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di
      costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in
      grado di documentare la data di invio;
    3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di
      pagamento e la data di richiesta al distributore della sospensione della fornitura per
      morosità.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo
relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.