Luce delle scale, del giardino, dell’ascensore. L’elettricità delle parti comuni nei condomini è sempre stata considerata utenza ad uso non domestico con conseguente pagamento dell’Iva al 22%. Oggi invece, l’iva per le parti comuni di unità immobiliari residenziali scende dal 22 al 10%.
Per richiedere l’IVA agevolata è necessario che l’energia condominiale sia ad uso domestico. Se prima le parti in comune non erano prese in considerazione per agevolazioni perché considerate parti “distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini”, ora le cose sono cambiate. Parti come androni, atrii e altre zone comuni, sono considerate anch’esse ad uso domestico.
E se nel condominio ci sono delle attività commerciali?
In questo caso, anche se l’edificio non è composto da sole unità immobiliari residenziali, la riduzione dell’aliquota scatta comunque se questi esercizi commerciali sono indipendenti, anche dal punto di vista energetico.
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